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CESSIONE DEL QUINTO E DATORE DI LAVORO

Responsabilità datore di Lavoro

Dal 2005 la Cessione del Quinto è diventata un diritto del Lavoratore Dipendente in quanto ne è stata prevista l’obbligatorietà dalla Legge Finanziaria.
Le leggi 311/2005 e 80/2005 hanno quindi integrato il testo unico DPR 180/1950.
Resta invece affidata alla discrezionalità del Datore di Lavoro la decisione se accettare o meno la rata della Delega di Pagamento.

La Cessione del Quinto rispetta non solo le esigenze dei suoi clienti, ma anche quelle del loro Datore di Lavoro. Nessuna responsabilità, infatti, gli viene attribuita per le eventuali insolvenze del debitore.

Il finanziamento è assicurato contro il rischio di premorienza, contro il rischio di invalidità permanente e perfino contro ogni tipo di rischio si possa incontrare a livello di impiego (per la parte eccedente la liquidazione maturata), come il licenziamento, le dimissioni, la malattia, le sospensioni, la cassa integrazione e l'aspettativa.

Per ognuno di questi eventi, comportanti la cessazione o sospensione della retribuzione, è prevista una apposita copertura assicurativa.
I soli impegni per il datore di lavoro sono:
1. La trattenuta periodica della rata sulla busta paga e il versamento della stessa su un c/c postale o bancario.
2. Il versamento della liquidazione maturata del dipendente alla Banca finanziatrice in caso di dimissioni o licenziamento del dipendente stesso fino all'estinzione del debito in essere.

Altre Info: | Cessione del quinto sulla pensione |

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